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Il Settimanale
5/3/2010 - 8 marzo: ci siamo ancora

Economia

La class action in Italia

Un incontro sulla tutela dei consumatori alla Camera di Commercio

Di Valerio Iazzi

RAVENNA - Si è tenuto lo scorso 1 marzo presso la Camera di Commercio di Ravenna l’incontro “Class Action – la tutela dei consumatori attraverso l’azione di classe” dedicato all’introduzione in Italia dell’istituto giuridico dell’azione di classe con le relative prime applicazioni e critiche. Sono intervenuti l’avvocato Roberto Ridolfi, del foro di Ravenna, Simone Filonzi, Presidente consulta legale ADOC e Ugo Ruffolo, Ordinario di diritto civile dell’Università degli studi di Bologna.

L’azione di classe italiana consente ai consumatori, da gennaio di quest’anno, di accedere all’azione di classe al fine di far rispettare i propri diritti. La legge ha determinato quali sono i diritti che possono essere tutelati: i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori ed utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati (contratti predisposti da una sola parte e/o conclusi mediante moduli e formulari), facendo esplicito riferimento ad una responsabilità contrattuale; in secondo luogo i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale (responsabilità extracontrattuale); infine i diritti derivanti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali (responsabilità extracontrattuale che può derivare anche da fatto illecito, con conseguente risarcimento del danno). Soggetto legittimato ad agire in giudizio può essere qualsiasi consumatore (anche uno solo) componente della classe di riferimento, autonomamente o mediante associazioni cui partecipa; è contemplata anche la successiva adesione di soggetti che si trovano nella medesima situazione del proponente che comporta una rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo. L’atto di espressa adesione del consumatore deve avvenire attraverso il deposito formale in cancelleria entro il termine fissato dal Tribunale. “Tale sistema si contrappone a quello tipico di alcune ipotesi di “class actions” statunitensi in cui chi rientra all’interno della classe deve attivarsi se non vuole che gli effetti della sentenza si producano nei suoi confronti” ha dichiarato Ridolfi. La legge ha sancito inoltre il principio generale che l’azione di classe deve essere proposta al Tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa. Molto importante il filtro giudiziale: il Tribunale, infatti, decide con ordinanza sull’ammissibilità o meno della domanda; quest’ultima è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, se sussiste conflitto di interessi o quando il giudice non ravvisa l’identità dei diritti individuali tutelabili, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe. Non sono proponibili successive azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice. Infine, le disposizioni sull’azione di classe si applicano solo agli illeciti compiuti successivamente alla data d’entrata in vigore della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e perciò dopo il 15 agosto 2009. Simone Filonzi, presidente della consulta legale ADOC ha dichiarato a tal proposito che “a giudizio delle associazioni, l’azione di classe rappresenta uno strumento in più a disposizione dei consumatori, ma la legge poteva essere concepita in maniera più adeguata. Ad esempio il principio di irretroattività comporta che sia esclusa la possibilità di ottenere un risarcimento del danno per tutti gli scandali finanziari degli ultimi anni”. “L’introduzione della nuova azione di classe ci pare confermare che l’agire del singolo o dell’ente esponenziale mandatario del singolo ed il conseguente provvedimento giudiziale hanno una incontrovertibile vocazione “altruistica”, nel senso che coinvolgono gli interessi dei singoli consumatori aderenti al giudizio, che non sono parti del giudizio ma beneficiano di esso” ha concluso Ugo Ruffolo.