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» Ravenna - 10/03/2010

Legittima la "procedura anomala" sulla moschea di Ancisi

Aveva diffuso a mezzo stampa immagini non ufficiali della moschea, ma il consigliere di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi avrebbe agito nel rispetto delle regole, ecco cosa ci scrive:

"A fine agosto 2009, i quotidiani locali spararono a gran voce la notizia: “Scatta la querela degli islamici nei confronti di Alvaro Ancisi, che in qualità di consigliere comunale ha avuto accesso ai carteggi e li ha divulgati”. Il reato contestatomi era la “divulgazione sulle pagine dei quotidiani del progetto della moschea”, cioè l’aver sottratto ad un preteso segreto d’ufficio, in realtà solo un segreto politico, l’immagine di come la moschea era stata progettata nell’ipotesi preliminare consegnata al Comune nel gennaio dello stesso anno, così facendo conoscere ai cittadini di cosa esattamente si trattava. Avevo avuto le avvisaglie dell’iniziativa con le prime censure sulla “procedura anomala” che avrei adottato nell’occasione, venute dal gruppo consiliare di maggioranza di cui è parte il sindaco.

Ribattei serenamente che era stato “nel mio diritto chiedere e ricevere i documenti che poi, nell’esercizio della mia funzione di consigliere comunale, ho divulgato per finalità di trasparenza”, notando, peraltro, che la moschea non è una costruzione di interesse privato, ma un vero e proprio “servizio di uso pubblico”, così chiamato nelle norme di piano regolatore. Dichiarai che non mi sarei fatto intimidire, come poi ho ampiamente dimostrato.

Un fascicolo sulla questione fu allora effettivamente depositato presso la Procura della Repubblica, come mi è stato confermato autorevolmente, anche se, a distanza di oltre sei mesi, non ne ho avuta alcuna comunicazione.

Nel frattempo, però, a chiarire idee confuse e a respingere al mittente “suggerimenti” sbagliati quanto interessati, ci ha pensato la suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39706, a dirimere definitivamente la materia del contendere. Si spera ora che serva anche a far desistere quanti, a Palazzo Merlato e dintorni, periodicamente lanciano avvertimenti indebiti su supposte mie violazioni di segreti d’ufficio in ragione della mia puntuale attività di consigliere comunale.

Con la sentenza di cui sopra, la Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione in favore di un consigliere comunale emiliano-romagnolo, accusato di aver violato l’art.  326 del codice penale per avere dato in pasto alla stampa «dei documenti e delle informazioni di natura riservata», concernenti la gestione di un servizio privato d’uso pubblico. Così era scattata la denuncia per rivelazione di segreto d'ufficio, che il GIP del tribunale di Bologna aveva archiviato. Ciò perché, aveva sostenuto il giudice, questi documenti «non rivestivano affatto la qualifica di atti segreti, giacché la nozione di segreto d'ufficio  presuppone l'esistenza di atti tipici, che per espressa disposizione legislativa, siano coperti dal requisito della segretezza». Ma, aveva motivato il giudice, un consigliere comunale non è destinatario di queste norme e quindi non deve rispettare il segreto d'ufficio. Contro questa decisione, la procura emiliana aveva fatto ricorso in Cassazione, ma il caso, dopo la bocciatura decisa dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione, è stato definitivamente archiviato. Per arrivare a questa conclusione i giudici di Cassazione hanno premesso che «il dovere di segreto, cui è costretto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, deve derivare da una legge, da un regolamento, ovvero dalla natura stessa della notizia che può recare danno alla pubblica amministrazione». Ma non solo. I Supremi giudici hanno chiarito che non può estendersi ai consiglieri comunali «la disciplina dettata per gli impiegati civili dello stato che impone a tale categoria l'obbligo del segreto d'ufficio sui provvedimenti o operazioni amministrative in corso o concluse, di cui sia venuta a conoscenza a causa delle funzioni». In altri termini, non è corretto “equipararsi il consigliere comunale ad un impiegato civile dello Stato”. Se valesse ciò, ha ammonito la Corte di Cassazione “si giungerebbe all’assurdo di impedire l’attività di controllo dei Consiglieri Comunali e soprattutto di bloccare ogni azione di opposizione politica all’operato degli organi di governo”. Sembra scritto per il caso Ancisi/moschea".